un giorno d’egitto

Uno dei progetti che ho, poiché con lo Stato italiano mi interfaccio spesso, è quello di mostrare quanto le figure che operano al suo interno non abbiano tipicamente alcun tipo di cognizione in riferimento al diritto amministrativo.
Per il momento mi limiterò a pubblicare la lettera che avevo scritto al Fatto Quotidiano nel 2024, dopo che il parlamento aveva approvato la legge sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio con un’ampia maggioranza.
Non ho mai avuto particolare considerazione di Marco Travaglio (una buona dialettica, in alcuni casi condivido le sue posizioni, ma capita che su alcune questioni sia particolarmente superficiale quando non addirittura mistificatore – e talvolta nemmeno in buona fede – e pertanto non è un giornalista che stimo), ma, nel caso in questione, immaginavo che potesse essere interessato a pubblicare la lettera in questione.
In particolare, ai tempi, ero membro della Commissione nazionale giovani geometri istituita in seno al CNG. Poiché la richiesta di procedere all’abrogazione di tale reato, come emerge dall’allegato, fu presentata agli stati generali dell’economia indetti da Conte nel 2020 (sotto il cui governo fu peraltro apportata una prima modifica sostanziale alle fattispecie che integrano il reato) da parte del Comitato Unico delle Professioni in unione con la Rete delle Professioni Tecniche, ritenevo di non adempiere alla funzione che avevo se non mi fossi espresso nel merito.
Avevo già criticato il percorso che aveva condotto alla presentazione del disegno di legge in assemblea di bilancio del Collegio dei Geometri di Brescia (link), essendo coordinatore della Commissione giovani del Collegio di Brescia, e avevo già tentato di fare pressioni all’interno della Commissione nazionale di cui ho parlato in precedenza (senza alcun riscontro; anche del rapporto rivoltante tra aspiranti leader carichi di ambizione e leader riconosciuti all’interno delle corporazioni forse tratterò in futuro).
Successivamente, avevo scritto una prima lettera al Fatto Quotidiano, forse troppo tecnica, che Travaglio mi chiedeva di ridurre a 1500 battute.
In tutta onestà, presi quella risposta come un insulto al mio intelletto, e quindi, per un lungo periodo, dovetti metabolizzare.
Fattostà che la legge venne votata prima dalla camera e poi al senato, e in quel periodo mi trovavo in vacanza in Egitto con la mia ex ragazza Emma (una santa donna), e una mattina decisi che era giunto il momento di dedicarmi alla riscrittura del testo.
Questo il contenuto della e-mail:
Buonasera, so che sono trascorsi quassi tre mesi, ma sono stato molto impegnato col lavoro. Ora mi trovo in vacanza fuori Italia, e sono riuscito a dedicare mezza giornata alla stesura di un testo che si addentri meno nei tecnicismi e che sia più discorsivo; forse potrebbe essere maggiormente adeguato a un quotidiano nazionale.
Tale testo, che ho salvato in formato RTF senza formattazione per questioni di portabilità, recepisce l’attualità rispetto al tema.
Purtroppo, non posso riassumere nelle 1500 battute richieste una questione così profonda… Mi auguro possiate comunque trovare utile il contributo.
In allegato trovate, oltre al testo, la circolare di RPT/CUP e la sentenza della Cassazione n. 2314/2024. Se doveste necessitare di ulteriore documentazione a supporto di quanto asserisco, resto disponibile a trasmetterla.
Le pagine RPT e CUP dalle quali è possibile scaricare la circolare sono le seguenti:
https://www.professionitaliane.it/wp-content/uploads/2021/07/Prot.-n.187-del-26_06_2020-Circolare-n.33_2020-RPT-Informativa-su-RPT-CUP-agli-Stati-Generali.pdf
https://www.reteprofessionitecniche.it/circolari-2020/
(quest’ultima a me dà problemi, va cercata la circolare intitolata Prot._n.158_del_08_06_2020_-_Circolare_n.29_2020_RPT_-_Informativa_su_Stati_Generali_delle_Professioni_italiane.pdf e va cliccato col tasto destro, facendo “salva con nome”, salvando con estensione.pdf).
La sentenza dovrebbe essere ancora reperibile gratuitamente online.
Questo, invece il testo, per la verità, trasmesso con una e-mail immediatamente successiva (18:00 la prima, 18:10 la seconda) in quanto in quella precedente avevo scritto inavvertitamente un periodo che conteneva quella che poteva essere vista come una bestialità (a livello di separazione tra i poteri) di cui mi sono reso conto rileggendo dopo l’invio.
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio votata qualche giorno fa dal parlamento, e, al momento in cui scrivo, in attesa di pubblicazione in G.U., sia per le modalità con le quali è avvenuta che per gli effetti che genererà, rappresenta una profonda anomalia in uno stato democratico.
Per quanto concerne le modalità, l’anomalia non si colloca tanto nei toni ideologici coi quali la questione è stata trattata in parlamento (leggendo i resoconti stenografici è difficile non rendersene conto), contrapponendo al fronte dei “garantisti” quello dei “colpevolisti inquisitori”, poiché tale atteggiamento, purtroppo, nella politica italiana, è consuetudinario; bensì per la storia recente che ha caratterizzato le condotte oggetto di reato, e per la trattazione mediatica che ne è conseguita. Sarebbe infatti intellettualmente disonesto non considerare che tale abrogazione derivi dalla riforma voluta dal governo Conte e votata dal parlamento con L. 120/2020, che ha depenalizzato alcune fattispecie gravissime, eliminando la responsabilità penale nei casi di colpa grave (per espressa previsione di legge era infatti punibile il solo dolo intenzionale) e nel caso di violazione dei regolamenti (cfr. Cass. 2314/2024), al punto che la politica dovrebbe spiegare agli italiani per quale ragione eventuali favoritismi o ostruzionismi nell’ambito dei concorsi pubblici legati all’assunzione di personale dipendente della P.A. non configurerebbero danno al buon andamento e all’imparzialità dell’azione della stessa (bene giuridico tutelato dal reato, sul quale si basa la credibilità dello Stato agli occhi del cittadino), stante l’art. 97 della Costituzione (già antecedentemente alla riforma Nordio, per effetto della riforma Conte, un pubblico ufficiale che violasse le disposizioni contenute nei DPR 487/94, 483/97 e 220/2001 non avrebbe commesso reato, fatti salvi i casi più gravi di corruzione o concussione). La riforma, ai sensi della abolitio criminis disposta dall’art. 2 del codice penale, ha inevitabilmente comportato una serie di archiviazioni e di assoluzioni.
Per quanto concerne gli effetti, a seguito della riforma voluta da Nordio, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio della P.A. (che, è opportuno ricordarlo, è il braccio destro del potere esecutivo) potrebbero addirittura violare i contenuti delle norme di legge, senza che la magistratura possa porre freno a tali condotte, creando uno squilibrio profondo e incolmabile tra poteri, con buona pace dell’imparzialità e della trasparenza della P.A. Si immaginino anche solo i casi nei quali la P.A. decida di opporsi a un accesso agli atti nell’ambito del FOIA o della L. 241/90, emettendo un diniego motivato con ragioni palesemente arbitrarie, o il caso in cui un pubblico ufficiale decidesse di non rispettare il criterio della rotazione imposto dal codice dei contratti pubblici, o addirittura di assegnare un incarico direttamente al proprio studio professionale. Tali condotte, non costituendo omissione di atti d’ufficio, all’infuori dei casi di corruzione e concussione, non costituirebbero reato. I giornalisti italiani che hanno salutato l’introduzione dell’art. 314-bis del codice penale come un ripensamento di Nordio, volto a reintrodurre l’abuso d’ufficio, probabilmente erano distratti: soltanto in tal caso sarebbe possibile non rendersi conto del fatto che in realtà tale norma consenta ai pubblici ufficiali di agire all’infuori delle disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici, a patto che il denaro venga destinato alle partite previste a bilancio.
È peraltro opportuno notare come già oggi, parlando con qualsivoglia professionista che si interfacci con la P.A., si possa verificare come la violazione delle norme di legge da parte dei funzionari della P.A. sia sistematica: essa si annida nell’applicazione della stessa da parte di moltissimi dirigenti degli enti locali, evidentemente infastiditi dall’obbligo di dover rendere conto alla legge e ai cittadini del proprio operato, e nelle circolari emanate dai dirigenti delle agenzie governative, con buona pace per la narrativa del timore della firma. Risulta infatti bizzarro che tale riforma sia stata chiesta, tra gli altri, da R.P.T. agli stati generali dell’economia voluti da Conte nel 2020, anche sulla base delle raccomandazioni del Comitato Unitario delle Professioni. Tali associazioni, che a oggi non hanno mai pubblicato un bilancio sui propri portali telematici, non si capisce se siano attive (le ultime circolari risalgono all’anno scorso), e asseriscono di rappresentare centinaia di migliaia di iscritti (del tutto inconsapevoli della loro esistenza), evidentemente fanno l’interesse di qualcuno dei propri amministratori, o di quei professionisti alla continua ricerca di incarichi pubblici che orbitano attorno ai consigli direttivi degli enti ordinistici, e non della stragrande maggioranza dei professionisti italiani.
Sarebbe infatti miope non rendersi conto del fatto che l’abrogazione dell’abuso d’ufficio sia parte di una serie di riforme che non tengono in alcun modo conto dell’interesse dello Stato, e che nascono in seguito all’introduzione del P.N.R.R.: equo compenso (Ddl Meloni-Morrone, scritto da alcuni ordini professionali, e proposto al parlamento come una riforma che avrebbe aiutato i giovani professionisti – anche in tal caso consiglio di leggere i resoconti stenografici, più comici di una sit-com – quando nasceva palesemente con lo scopo di impedire agli stessi di poter accedere agli incarichi pubblici che si basassero sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente accentrando la gestione degli stessi nelle mani dei consigli direttivi ordinistici), continua proroga della norma che limita la responsabilità erariale ai soli casi di dolo (escludendo anche in tal caso la colpa grave), innalzamento delle soglie di affidamento dei contratti senza bando di gara disposto dal nuovo codice dei contratti, ed eliminazione delle parole “altro vantaggio patrimoniale” nel reato di traffico di influenze illecite.
Chi asserisce che di fronte alle ingiustizie della P.A. si possa promuovere un ricorso innanzi al giudice amministrativo, e che dunque il 323 cp sia inutile, non tiene in considerazione tre aspetti: innanzitutto non si può fingere che lo Stato sia equiparabile a un privato che agisce in modo imparziale, in quanto un pubblico ufficiale che compie azioni imparziali per colpa grave o per dolo va a minare alla base il patto Stato-cittadino sui cui si fonda l’esistenza dello Stato stesso, e sarebbe assurdo non ritenere che ciò costituisca reato; secondariamente, alcune condotte resterebbero impunite, in quanto per poter ricorrere al T.A.R. è necessario essere portatori di un interesse legittimo ed essere a conoscenza degli atti; in terzo luogo, i ricorsi al T.A.R. sono costosi, e peraltro il cittadino italiano ha la tendenza a porsi in sudditanza rispetto alla P.A., accettando passivamente le decisioni di quest’ultima, anche quando ciò comporti un danno ingiusto, per timore di eventuali ritorsioni.
Anche il ricorso ai procedimenti disciplinari (opachi) non tiene in debita considerazione il danno causato alla credibilità dello Stato, e costituisce una ritorsione più che una effettiva soluzione ai problemi del privato che si interfaccia con la P.A., e pertanto viene visto come inutile, se non dannoso.
Il Presidente Mattarella, due anni e mezzo orsono, aveva accettato l’incarico per senso di responsabilità. Mi domando a quale senso di responsabilità si riferisse se, anche di fronte a quello che non può che essere visto da chiunque abbia un minimo di capacità di esercizio del pensiero critico come un atto eversivo che attenta ai valori fondanti dello Stato italiano, non decidesse di rimandare la legge alle camere in applicazione della previsione di cui all’art. 74 della Costituzione.
I cittadini italiani meritano che gli sia chiarito se l’attuale classe politica intenda trasformare l’Italia in una piena democrazia liberale, o se invece sia già stato dato il “si salvi chi può” e, nell’ultimo atto della commedia, abbia deciso di assecondare le necessità di una ripugnante oligarchia arraffona, senza nemmeno curarsi di mascherarlo in qualche modo.
Quel che mi auguro, come cittadino e come professionista, è che il governo italiano corregga al più presto l’anomalia, reintroducendo il reato di abuso d’ufficio per la violazione di norme di legge o di regolamento nei casi di colpa grave (dato che, ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L., ogni ente pubblico è dotato di segretario comunale, pagato dai cittadini, la cui funzione è precisamente quella di valutare la legittimità degli atti della P.A.) e di dolo.
Per la verità, rileggendo, non mi piace molto il termine “condotte impunite” che ho utilizzato: non è nemmeno questione di punizione di chi ha agito all’infuori della legge, bensì di mancanza di tutela del cittadino, che non vedrà mai applicata la norma di legge da parte dello Stato stesso.
A ogni modo, questi sono i link per scaricare la documentazione che cito direttamente dal blog:
Sentenza Cassazione n. 2314/2024
Circolare RPT-CUP agli Stati generale dell’economia
Verbale dell’assemblea degli iscritti al Collegio dei geometri di Brescia – anno 2024